Sunshine Act

LEGGE 31 maggio 2022, n. 62

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute, e le organizzazioni sanitarie.

 

Il Decreto attuativo del Sunshine Act è atteso nell’anno 2024, e così entrerà in funzione la Legge 62/2022 che introduce l’obbligo per le imprese produttrici di beni e servizi sanitari di rendere pubblici tutti i trasferimenti di valore nei confronti dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, con l’obiettivo di prevenire la corruzione e garantire la trasparenza.

L’articolo 3, il cuore della norma, specifica che:

  1. “Sono soggette a pubblicità le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice” di importo superiore a 100€ per i professionisti sanitari e superiori a 1.000€ per le organizzazioni sanitarie.”

MZ Events per questa norma è equiparata ad una impresa produttrice.

  1. “Sono soggetti alla pubblicazione (pubblicità) dei trasferimenti di valore anche “gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca”.

Tutti i professionisti sanitari italiani e stranieri, di qualunque laurea e specializzazione, sono coinvolti in questa normativa.

  1. Il “braccio operativo” del Sunshine Act sarà la piattaforma del ministero della Salute “Sanità Trasparente”, un registro pubblico telematico che verrà messo online al momento dell’entrata in vigore della legge.
  2. I dati da inserire sono molti e molto dettagliati.

Questa richiesta aumenterà il carico di lavoro burocratico per gli organizzatori di congressi medico scientifici. Inoltre, per inserire correttamente i dati servirà sicuramente anche la collaborazione dei professionisti sanitari che ricevono beni e servizi.

  1. La rendicontazione va inserita nel portale ministeriale ogni semestre.

Il Sunshine Act introduce una importante positiva novità: i Provider ECM, sia pubblici che privati, sono equiparati alle Organizzazioni sanitarie (come gli Ospedali e le Università), pertanto tra i soggetti potenzialmente beneficiari dei trasferimenti di valore, che potrebbero però essere anche tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicità.

Pertanto, MZ Events quando agirà come Provider ECM n.966, accreditato dal Ministero della Salute, non sarà obbligato alla pubblicazione di alcun dato, mentre quando la Società agirà come PCO organizzatore di congressi medico scientifici dovrà pubblicare, ad esempio:

  • Compensi e rimborsi spese a relatori, moderatori, membri di comitati, ecc.
  • Ospitalità, viaggi e iscrizioni concesse gratuitamente
  • Regali, anche in servizi, di valore superiore a 100€
  • Rimborsi spese sostenuti per gli inviti con la procedura di Educational Grant
  • Contributi e corrispettivi economici ad Associazioni, Fondazioni o Enti pubblici e privati.

Il Sunshine Act si applica anche ai professionisti stranieri che operano nel settore della salute in Italia o che intrattengono rapporti economici con entità italiane nel settore sanitario. Questo significa che se un’impresa produttrice straniera ha rapporti commerciali con soggetti o organizzazioni sanitarie in Italia, deve conformarsi ai requisiti di trasparenza e di comunicazione previsti dalla legge.

MZ Event dovrà gestire in egual modo rimborsi spese e compensi dati a professionisti ed enti italiani e stranieri.

Sicuramente l’applicazione della norma necessiterà di ulteriori approfondimenti che saremo lieti di condividere con voi.

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